LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Funzioni della Regione e degli enti locali)
1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di contributi, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle sedi di allocamento o deposito, delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3 ter. Gli oneri per la gestione delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.
3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.
4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.
6.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
3Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 17/2010
5Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6Parole soppresse al comma 4 da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
7Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
8Parole soppresse al comma 3 bis da art. 26, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Comma 4 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
11Parole aggiunte al comma 3 ter da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
12Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021