LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2007
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

PARTE III
 PAESAGGIO
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 54
 (Finalità)
1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce attuazione del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, per la valorizzazione del paesaggio e si conforma agli obblighi e ai principi derivanti dalla legge dello Stato.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche.
Art. 55
 (Beni paesaggistici)
1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal piano paesaggistico regionale (PPR) e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2013
Art. 56
 (Commissione regionale per il paesaggio)
1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004 , è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.
2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione e di essa fanno parte:
a) il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
b) il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
c) il Direttore del Servizio competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
d) il Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
e) tre esperti in materia di paesaggio e tre loro supplenti, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, d'intesa dalle Università degli studi della Regione, d'intesa dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale e d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, con sede sul territorio regionale, individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
f) un esperto in materia di paesaggio, e un suo supplente, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.
4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione resta in carica cinque anni.
7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 66, comma 2, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 57
 Piano paesaggistico regionale
1. In attuazione dell' articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 , la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.
2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 , per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.
3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.
4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.
5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.
6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall' articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004 . I pareri non sono dovuti nel caso di PPR limitato ai beni paesaggistici di cui all' articolo 143, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 42/2004 .
7. L'avviso di adozione del PPR è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.
8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.
9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.
10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004 , il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.
12 bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
13. La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell' articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 . Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2013
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 4, L. R. 25/2016
4Parole soppresse al comma 7 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
5Comma 12 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
Art. 57 bis
 procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali
1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.
2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell' articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 .
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013
2Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
3Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
Art. 57 ter
 (Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)
1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).
2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017
2Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2019
3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2020
4Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 22/2020
Art. 57 quater
 (Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)
1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:
a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;
c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;
d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all' articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .
2. Sono oggetto di conformazione:
a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;
b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;
c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti generali.
(2)
2 bis. Sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 septies:
a) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR;
b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR, come modificato da nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies.
(8)
3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:
a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;
c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .
4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 . Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate.
4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.
5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.
6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedimentali e applicative per:
a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;
b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004 , e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR.
(5)
7. Ai fini della verifica di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , già in essere.
7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , già in essere.
8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 72, comma 1, L. R. 8/2022
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 72, comma 2, L. R. 8/2022
4Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 3, L. R. 8/2022
5Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 72, comma 4, L. R. 8/2022
6Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 5, L. R. 8/2022
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 4, L. R. 10/2023
8Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 2/2024
TITOLO II
 CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA
Art. 58
 (Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.
2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell' articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , così come modificata dall' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 ), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:
b) alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 .
(4)
2 ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 .
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008
2Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1 e delle parole "a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" del comma 2, come sostituiti dall'art. 2, comma 13, L.R. 12/2008. Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto ripristinato nella versione antecedente alla sostituzione ed il comma 2 viene adeguato come da pronunciamento della Corte.
3Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010
4Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017
5Comma 2 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 59
 (Commissioni locali per il paesaggio)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell'articolo 60, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.
2 bis. Ai sensi dell' articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 , la partecipazione alle sedute della commissione di componenti dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Fatto salvo quanto disposto all' articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 , per la partecipazione alle sedute assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, qualora, in ragione dell'interesse pubblico a garantire maggior efficacia nelle valutazioni, i Comuni ritengano di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, può essere riconosciuto e disciplinato, ai sensi del comma 2, un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale è istituita. Il parere della Commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato.
4.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 14, L. R. 12/2008
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 70, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
3Comma 4 abrogato da art. 70, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
4Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 14/2020
Art. 59 bis
 (Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)
1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996 , la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 .
2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2013
Art. 60
 (Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche)
1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e del regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.
2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all' articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 , fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:
a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione totale e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;
c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell' articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004 , e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;
d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;
e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;
e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;
f) opere e interventi di carattere sovracomunale;
g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
4. La delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 . Qualora non sia stata istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni di cui al comma 1.
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 , previo accertamento da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei requisiti.
6. Le funzioni sanzionatorie, l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall' articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 spettano alla Regione o ai Comuni delegati secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.
7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.
8. Sono confermate le deliberazioni della Giunta regionale adottate sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2020 con le quali sono state delegate le funzioni amministrative in materia di paesaggio.
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 15, L. R. 12/2008
2Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
3Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
4Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1, limitatamente alle parole "Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR". Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto adeguato come da pronunciamento della Corte.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 4, lettera a), L. R. 17/2010
6Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera b), L. R. 17/2010
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera c), L. R. 17/2010
8Parole sostituite al comma 4 da art. 66, comma 4, lettera d), L. R. 17/2010
9Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2013
10Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2020
11Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 22, L. R. 16/2021
12Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
13Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 60 bis
 (Direttive, vigilanza e controllo regionale)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004 , esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.
2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004 . La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 6/2021