LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 28
 (ARLeF)
1. La Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.
2. All'ARLeF compete in particolare:
a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;
b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;
c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge;
d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001;
e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana.
(3)
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 18/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 24, L. R. 18/2011
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 16, lettera b), numero 3 bis), L. R. 24/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
6Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
7Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019