LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 8
 (Atti e informazioni di carattere generale)
1. Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all'articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in friulano.
3. La presenza della lingua friulana è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intera regione.
4. Il testo e la comunicazione in lingua friulana hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.
5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 3.
2Comma 5 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019