LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 3
 (Territorio di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996.
2. Quando la minoranza linguistica friulana è distribuita su territori diversi delle ex province di Gorizia, Pordenone e Udine può costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico friulano possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.
4. La Regione può stipulare intese con la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle aree friulanofone in essa presenti.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 20/2019