LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 29
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, rispondono ai seguenti quesiti:
a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;
b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;
c) quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.
3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con la Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico;
b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;
c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.
(1)
4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 20/2019