LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 22
 (Internet e nuove tecnologie)
1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua friulana tesi a un uso corretto della lingua.
3. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua friulana nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.
4. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, con evidenza grafica dei testi in lingua friulana non inferiore a quella di eventuali altre lingue presenti nel sito e alla qualità della produzione, secondo la valutazione e i criteri fissati dall'ARLeF.