LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 13
 (Coordinamento inter-istituzionale)
1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.
2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.
3. La Regione collabora e stipula convenzioni per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l'insegnamento o l'uso della lingua friulana secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 482/1999.
4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.
5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.
5 bis. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 11, comma 18, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 18, lettera b), L. R. 11/2011
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 11/2011
4Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 20/2019