LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


TITOLO IX
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
Art. 85
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 33/1992, le parole <<punti 1, 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<, numeri 1) e 2),>>.
Art. 86
 (Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
2 bis. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 87
 (Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione)
1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche. In tal caso i corsi sono estesi anche agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.
Art. 88
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.
Art. 89
 (Rinvio normativo)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.
Art. 90
 (Modifiche degli allegati)
1. Gli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 91
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale);
b) legge regionale 17 aprile 1973, n. 27 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
c) legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 marzo 1968, n. 20, e 17 aprile 1973, n. 27 <<Legge elettorale regionale>>);
d) legge regionale 3 maggio 1983, n. 34 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>> e successive variazioni e aggiunte);
e) articoli 1 bis, 1 ter e 2 bis della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia), come inseriti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 33/1992;
f) legge regionale 13 giugno 1983, n. 53 (Integrazione alla legge elettorale regionale);
g) legge regionale 11 aprile 1988, n. 18 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
h) legge regionale 27 agosto 1992, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni);
j) legge regionale 11 maggio 1993, n. 20 (Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale);
k) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 <<Legge elettorale regionale>>);
Art. 92
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dagli articoli 8, 11, 21, 62, 67, comma 3, e 87, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, per memoria, il capitolo 1719 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione <<Spese per le elezioni regionali - acquisto di beni e prestazioni di servizi>>.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 63 e 64, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1720 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Per le finalità previste dall'articolo 67, comma 4, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.2.582 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 2 - Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese connesse allo svolgimento di elezioni>>, è inserito, per memoria, il capitolo 1718 (1.1.232.3.01.01) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Finanziamenti ai comuni e alle province per l'acquisto di apparecchiature informatiche per favorire l'automazione delle operazioni elettorali>>.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 88, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 79, comma 2, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 83, comma 10, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.102 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo 3 - Categoria 3.5. - Rubrica n. 370 - con la denominazione <<Sanzioni>>, con riferimento al capitolo 446 (3.5.0) che si istituisce, per memoria, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni irrogate dal Collegio regionale di garanzia>>.
8. Lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è determinato con legge finanziaria.
Art. 93
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.