LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO VII
 INFORMATIZZAZIONE
Capo I
 Procedure informatizzate
Art. 65
 (Finalità)
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
b) eliminare gli errori materiali;
c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.
2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.
Art. 66
 (Modalità)
1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.
Art. 67
 (Applicazione)
1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.
4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.
Capo II
 Voto e scrutinio elettronico
Art. 68
 (Finalità)
1. L'introduzione di sistemi di voto elettronici è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto e nelle operazioni di scrutinio.
Art. 69
 (Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico)
1. Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.
2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.
3. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.
Art. 70
 (Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico)
1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.