LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO VI
 REGIME DELLE SPESE
Art. 61
 (Spese per il procedimento elettorale)
1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.
Art. 62
 (Spese sostenute direttamente dalla Regione)
1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:
a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
c) la stampa delle schede di votazione;
d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;
e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
h)   ( ABROGATA )
h bis) l'acquisto delle urne elettorali.
1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 20/2015
3Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 106, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 63
 (Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e del seggio speciale.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 63 bis
 (Spese postali)
1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese postali occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso previste dall'articolo 8 e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.
2. Le spese postali di cui al comma 1 vengono rimborsate dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali, le spese postali di cui al comma 1 sono proporzionalmente ripartite fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 107, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 64
 (Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)
1. L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 26/2012