LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO III
 SCRUTINIO
Art. 44
 (Operazioni di scrutinio)
1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.
8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.
10.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 4 sostituito da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3Comma 10 abrogato da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013
Art. 45
 (Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.
3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.
4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
5. Si considerano nulle le schede:
a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;
c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 6 sostituito da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3Parole sostituite al comma 7 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 46
 (Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007.
3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
a) espressi in eccedenza alla prima preferenza;
b) espressi numericamente anziché nominativamente;
c) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;
d) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;
e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.
4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.
5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.
6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.
7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 4 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 47
 (Voti contestati)
1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 48
 (Risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore)
1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
b) riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;
c) dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale, e lo attesta nel verbale;
d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.
2. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non può ultimare le operazioni previste dagli articoli 44, 45, 46 e 47 il presidente trasmette all'Ufficio centrale regionale:
a) le schede scrutinate e le due copie delle tabelle di scrutinio;
b) le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
c) i verbali e tutti gli altri documenti relativi alle operazioni dell'Ufficio.
3. Qualora non si adempia a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale regionale può richiedere il sequestro dei verbali, delle urne, delle schede, degli atti e dei documenti ovunque si trovino, accertando le cause e i responsabili delle inadempienze.
Art. 49
 (Formazione e trasmissione delle buste)
1. Il presidente:
a) forma la busta contenente le schede valide;
b) forma la busta contenente:
1) una copia del verbale e le tabelle di scrutinio;
2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
3) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;
4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;
c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Parole sostituite al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 50
 (Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)
1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.