LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.
Art. 3
 (Elettorato attivo)
1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.
Art. 4
 (Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018
Art. 5
 (Autenticazioni previste dalla presente legge)
1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.
Capo II
 Convocazione dei comizi elettorali
Art. 6
 (Decreto di convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.
3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
Art. 7
 (Rinvio e sospensione delle elezioni)
1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.
3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.
Art. 8
 (Cartolina-avviso)
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 8/2016
Capo III
 Uffici elettorali
Art. 9
 (Ufficio elettorale di sezione)
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell' articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall' articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ).
3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.
4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.
10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 2 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3Comma 9 sostituito da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013
Art. 10
 (Cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione)
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
e) i candidati alle elezioni.
Art. 11
 (Ufficio centrale regionale)
1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
2. L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:
a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:
a) alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);
b) ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);
c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).
4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.
5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.
7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.
9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.
Art. 12
 (Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)
1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.
3. Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.
4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.
5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.
Art. 13
 (Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale)
1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.
3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.
4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.
Capo IV
 Presentazione e ammissione delle candidature
Art. 14
 (Deposito degli atti di presentazione delle candidature)
1. I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:
a) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;
b) le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.
2. Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.
3. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.
Art. 15
 (Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)
1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;
b) la denominazione delle liste circoscrizionali;
c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;
d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;
e) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;
f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.
2. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati
a) il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
b) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;
c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
d) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.
3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.
4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.
Art. 16
 (Caratteristiche dei contrassegni)
1. Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
2. È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.
3. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.
Art. 17
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;
e) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(1)
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
3. Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
4. I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.
5. I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.
6. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.
8. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.
9. L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
10. All'atto di deposito sono allegati:
a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

11. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:
a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
d) di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.
(2)
12. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:
a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;
c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
d) di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.
(3)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Lettera b) del comma 12 sostituita da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 18
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;
e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
(1)
2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:
a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 19
 (Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).
Art. 20
 (Esame delle candidature)
1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.
2. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:
a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;
b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;
d) quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.
4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.
5. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:
a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;
b) quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;
d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;
e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.
6. L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:
a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;
b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;
c) che non hanno compiuto la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
(1)
7. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.
8. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.
9. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.
10. Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.
11. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.
12. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018
Art. 21
 (Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)
1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.
2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
3. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:
a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;
b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).
4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.
5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:
a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione;
b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;
c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 26, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 21 bis
 (Stampa delle schede di votazione)
1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.
2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 19/2013