LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 77
 (Spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa)
1. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la propaganda elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10 per cento.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, a eccezione del candidato alla carica di Presidente della Regione, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui all'articolo 81, comma 1.
4. Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.
5. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.