LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 76
 (Sanzioni)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:
a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.