LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 75
 (Silenzio elettorale)
1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:
a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.