LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 7
 (Rinvio e sospensione delle elezioni)
1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.
3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.