LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 67
 (Applicazione)
1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.
4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.