LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 58
 (Proclamazione dei consiglieri regionali)
1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista circoscrizionale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai candidati risultati eletti ai sensi dell'articolo 54 e del presente articolo l'attestato dell'avvenuta proclamazione.
3. Delle proclamazioni di cui all'articolo 54 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Regione mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line dei comuni della Regione.
4. Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale, al più tardi entro ventiquattro ore dalla proclamazione, per quale circoscrizione opta. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
5. Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale, unitamente alle buste di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), inviate dagli Uffici elettorali di sezione, è conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 26/2012