LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 54
 (Proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007)
1. L'Ufficio centrale regionale, sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto alla carica:
a) di Presidente della Regione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
b) di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.