LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 48
 (Risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore)
1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
b) riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;
c) dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale, e lo attesta nel verbale;
d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.
2. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non può ultimare le operazioni previste dagli articoli 44, 45, 46 e 47 il presidente trasmette all'Ufficio centrale regionale:
a) le schede scrutinate e le due copie delle tabelle di scrutinio;
b) le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
c) i verbali e tutti gli altri documenti relativi alle operazioni dell'Ufficio.
3. Qualora non si adempia a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale regionale può richiedere il sequestro dei verbali, delle urne, delle schede, degli atti e dei documenti ovunque si trovino, accertando le cause e i responsabili delle inadempienze.