LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018