LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 24
 (Consegna del materiale elettorale)
1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;
b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;
c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
g) i verbali di nomina degli scrutatori;
h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
j) l'urna per la votazione;
k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.
(1)
2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.
3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 85, comma 1, L. R. 19/2013