LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 23
 (Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)
1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.
2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.
3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.
4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.
6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013