LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.