LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 15
 (Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)
1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;
b) la denominazione delle liste circoscrizionali;
c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;
d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;
e) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;
f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.
2. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati
a) il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
b) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;
c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
d) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.
3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.
4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.