LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 11
 (Ufficio centrale regionale)
1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
2. L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:
a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:
a) alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);
b) ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);
c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).
4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.
5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.
7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.
9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.