LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Capo IV
 Attività di revisione
Art. 14
 (Modalità e soggetti abilitati)
1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.
3. Le revisioni ordinarie delle banche di credito cooperativo sono effettuate dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 20 a mezzo di revisori iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 21, comma 7, da essi incaricati.
4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
5. Le Associazioni e la Direzione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione ordinaria gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso a esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, a eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies del codice civile.
6. Le revisioni straordinarie sono disposte dal Direttore centrale a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo.
6 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale.
6 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli incarichi di revisione di cui al comma 6 bis sono affidati esclusivamente ai titolari di partita IVA.
6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 22/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 22/2010
3Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 22/2010
4Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 3, L. R. 18/2011
5Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
6Comma 6 quater aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
7Comma 2 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 26/2012
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 63, L. R. 27/2012
9Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2014
10Parole sostituite al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11Parole soppresse al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
13Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
Art. 15
 (Oggetto della revisione ordinaria e straordinaria)
1. La revisione ordinaria è finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
d) verificare l'eventuale esistenza del regolamento adottato dall'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.
d bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.
(1)
2. La revisione straordinaria accerta:
a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente;
d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti, in osservanza alle disposizioni previste dalla legge 142/2001.
(2)
2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell' articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").
Note:
1Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 12/2018
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 12/2018
3Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020
Art. 16
 (Verbale di revisione)
1. La Direzione determina, con provvedimento del Direttore centrale, le modalità e i termini di esecuzione della revisione e il modello del relativo verbale.
2. La Direzione determina, altresì, con provvedimento del Direttore centrale, il modello del verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto dei principi e dei criteri contemplati nel modello di verbale approvato dal Ministero competente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
Art. 17
 (Esecuzione delle revisioni)
1. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.
3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell'ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.
4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 15, comma 2.
5. Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all'attività degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Il revisore, nel corso dell'espletamento del proprio incarico, ha la facoltà di:
a) accedere presso la sede della cooperativa e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi, e sentire tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente medesimo, compresi i terzi;
b) acquisire e trattenere la documentazione dell'ente cooperativo per un periodo massimo di trenta giorni, nonché estrarne copia;
c) siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
7. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.
9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all'Associazione l'accettazione dell'incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall'Elenco di cui all'articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente già conferiti.
10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall'Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.
11. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.
Art. 18
 (Conclusione della revisione ordinaria)
1. Le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.
2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15, comma 1.
3. Con regolamento regionale è determinata la validità dei documenti di cui al comma 1.
4. Le Associazioni trasmettono alla Direzione una copia dell'attestazione di revisione di cui al comma 1.
5. Gli enti cooperativi revisionati hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli stessi e fornendo, altresì, i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti.
6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del verbale relativo alla più recente revisione cooperativa ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tale disposizione, riferendone nel verbale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 9/2020
Art. 19
 (Dichiarazione sostitutiva)
1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre alla Direzione e all'Associazione, cui eventualmente aderisce, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal Presidente del collegio sindacale.
2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il Presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori legali, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l'iscrizione nel Registro;
b) le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici, di cui agli articoli 28 e 29, o al fondo nazionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992, ovvero, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 14, comma 4.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione ordinaria o straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, al fine della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla Pubblica Amministrazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 20
 (Vigilanza sulle banche di credito cooperativo)
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l'Amministrazione regionale.
2. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono a un Organismo specializzato, riconosciuto dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività, la revisione cooperativa è disposta dall'Organismo stesso.
3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione è svolta dall'Associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali.
4. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato né a un'Associazione nazionale, la revisione è effettuata dalla Direzione.
5. La Regione determina, con regolamento regionale, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 53, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 21
 (Elenco dei revisori)
1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
2. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori legali.
3. Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.
4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
8.  
( ABROGATO )
(3)
8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.
8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.
8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 8 ter aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
3Comma 8 abrogato da art. 2, comma 76, L. R. 14/2012
4Comma 3 interpretato da art. 74, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2014
6Comma 8 quater aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 22
 (Elenco regionale delle società di revisione)
1. È istituito presso la Direzione l'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), alle quali è riservato l'esercizio della funzione di certificazione annuale di bilancio per gli enti cooperativi e loro consorzi.
3. Con successivo regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta.
4. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 23
 (Provvedimenti)
1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile , agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies del regio decreto 318/1942 e all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, è disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 12/2018