LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo e la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio.
2. La Regione, attraverso la presente legge:
a) diffonde i principi e i valori della cultura cooperativa e disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo e delle sue forme associative;
b) pone lo sviluppo della cooperazione fra gli obiettivi prioritari da perseguire e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità;
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
d) disciplina le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e di tutela sulle società cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative), e con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).