LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo

CAPO VI
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 24
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 12, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 12, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.537 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 956 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 13, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6293, 6294, 6295 e 6298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 18, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 24/2006, come sostituito dall'articolo 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare fondi alle Amministrazioni provinciali in proporzione alle relative estensioni territoriali e al numero delle aziende vitivinicole iscritte agli Albi di denominazione di origine.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata a trasferire alle Amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Amministrazione regionale, i fondi a suo tempo ricevuti per le finalità connesse alle <<Strade del Vino>> e non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con riferimento al finanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 6, commi da 94 a 96, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il programma di attività presentato dal beneficiario può contemplare anche interventi già realizzati nel corso dell'anno 2007 in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione.
Art. 25
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.