LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo

CAPO III
 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 18/2000 CONCERNENTE LE FATTORIE DIDATTICHE
Art. 19
1. La rubrica dell'articolo 23 (Fattorie didattiche) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituita dalla seguente: <<(Fattorie didattiche e sociali)>>.
2.
Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge regionale 24/2006, è sostituito dal seguente:
<<1. Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 24/2006, le parole <<aziende agricole>> sono sostituite dalle seguenti: <<aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura>>.
4.
Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.>>.

5. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 le parole <<e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica>> sono sostituite dalle seguenti: <<e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende>>.
6. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 dopo le parole <<fattorie didattiche>> sono aggiunte le seguenti: <<e sociali>>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.