LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo

Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996 le parole <<Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,>>.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.