LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo

Art. 4
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è sostituto dal seguente:
<<1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole <<articoli 5 e 7 della legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 5, 6 e 7 della legge>>.
3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole <<trova applicazione l'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52>> sono sostituite dalle seguenti: <<<trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione>>.
4.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
<<5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.>>.