LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo

Art. 11
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 la parola <<sindaco>> è sostituita dalla seguente: <<Comune>>.
2.
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituita dalla seguente:
<<d) si verifichino i casi previsti dall'articolo 6 della legge 96/2006;>>.

3.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività di coltivazione del fondo, come previsto dall'articolo 2, comma 1;
d ter) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.>>.

4.
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora l'autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d bis), l'operatore agrituristico può presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.>>.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive>>.
6. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Presidente della Regione>>.