LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 60
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:
a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
b) programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del decreto legislativo 111/2004 ;
d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade regionali;
d bis)   ( ABROGATA )
e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all' articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992 ;
f) formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale);
g) coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Comuni.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il catasto delle strade comunali e a integrare il Sistema Informativo Stradale con i dati relativi, mettendoli a disposizione dei Comuni stessi mediante accesso alla piattaforma di gestione e consultazione e stabilendo, attraverso apposite convenzioni, le modalità e i tempi di aggiornamento.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 14, comma 4, L. R. 29/2017
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
4Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 14, L. R. 12/2018
6Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2021
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021
8Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021
9Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2021
10Comma 1 bis aggiunto da art. 70, comma 1, L. R. 8/2022