LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 53
 (Scuole nautiche)
1. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalità degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.
2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.
3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di <<scuola nautica>> e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche e alla preparazione ai relativi esami.
4. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, riportano gli estremi dell'autorizzazione conseguita.