LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 11
 (Delega alle Province)
1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:
a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;
c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, anche avvalendosi dei gestori dei servizi.
(1)
2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:
a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;
b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;
c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 29/2017