LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2006 è accertato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), in complessivi 452.010.325,95 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 4, comma 2, della legge regionale 2/2006, e al recupero della somma di 20.826.123 euro di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il conguaglio positivo è determinato in 35.584.202,95 euro, cui si sommano 4.392.077,29 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e non utilizzate al 31 dicembre 2006, per complessivi 39.976.280,24 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 24, 25 e 49.
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione di 1.750.000 euro, erogata in unica soluzione per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il restante 50 per cento suddivisa per un terzo in base all'estensione territoriale e per due terzi in base alla popolazione.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione di 12.974.202,95 euro erogata in unica soluzione per il 65 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 1/2007, e per il restante 35 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 1/2007.
4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione di 360.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 1/2007, per situazioni particolari dei Comuni, è incrementato di ulteriori 500.000 euro.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 400.000 euro alle Province per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 17, della legge regionale 1/2007 per il finanziamento delle spese gestionali connesse alle funzioni trasferite è incrementato di una quota straordinaria di 2 milioni di euro.
8. Per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è destinata la spesa di 17.984.202,95 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 1/2007, è incrementato della quota di 9.992.077,29 euro. La quota del fondo eventualmente residuata dopo l'assegnazione ai sensi dell'articolo 3, commi 21 e 22, della legge regionale 1/2007 e ai sensi del comma 31 del presente articolo, è destinata al finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER). Con deliberazione della Giunta regionale è individuato il programma di finanziamento sulla base delle proposte già presentate entro il 15 aprile 2007, con i beneficiari, le proposte ammesse e la quantificazione del finanziamento.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 9.992.077,29 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 37, della legge regionale 1/2007, per il finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato il programma di finanziamento sulla base delle proposte già presentate entro il 15 aprile 2007, con i beneficiari, le proposte ammesse e la quantificazione del finanziamento.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 1/2007 è incrementato di ulteriori 200.000 euro ed è ripartito d'ufficio e in unica soluzione tra i beneficiari dell'assegnazione di cui al medesimo articolo 3, comma 43, della legge regionale 1/2007 in misura proporzionale alla quota di spese preventivate rimasta non finanziata per insufficienza del fondo. Rimane fermo il termine per la rendicontazione previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 70.000 euro, per l'anno 2007, a integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per i percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Attimis e di Faedis e dai Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano. Il fondo è destinato per 35.000 euro ad integrazione delle finalità di cui al Protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 12/2006 tra la Regione, i Comuni di Attimis, Faedis e l'Unione di Attimis e Faedis, e per 35.000 euro a favore del Protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 12/2006 tra la Regione e i Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
16. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali firmatari dei Protocolli d'intesa di cui al comma 15 comunicano alla Regione gli enti beneficiari dell'assegnazione, gli interventi da realizzare e la relativa tempistica di attuazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto degli interventi segnalati e fissa il termine per la rendicontazione che deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
17. Per le finalità di cui al comma 15, con riferimento ai percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Attimis e Faedis, è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1554 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione <<Incentivazione fusione tra i Comuni di Attimis e Faedis>> e con lo stanziamento di 35.000 euro per l'anno 2007.
18. Per le finalità di cui al comma 15, con riferimento ai percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1555 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione <<Incentivazione fusione tra i Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano>> e con lo stanziamento di 35.000 euro per l'anno 2007.
19.
Il comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:
<<14. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare:
a) in via prioritaria, in unica soluzione e d'ufficio, per la copertura degli oneri sostenuti nel 2006, relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), e comma 15, della legge regionale 2/2006, e risultante dagli oneri effettivamente sostenuti nel 2006 rispetto a quelli preventivati, come da dichiarazione resa con la rendicontazione presentata entro i termini previsti;
b) in via residuale, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2007, da assegnare in unica soluzione entro agosto 2007 e in via anticipata in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2007, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.>>.

20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 14, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione dei progetti individuati nel Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'interno, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza nel territorio regionale.
21 bis. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all'attuazione del progetto n. 4 del Protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 21, è destinato un fondo di 50.000 euro da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
22. Per le finalità di cui al comma 21 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1637 (2.1.220.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per l'attuazione del progetto n. 4 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'Interno - interconnessione sale operative>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
23. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all'attuazione del progetto n. 3 del Protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 21, da realizzare mediante la concessione al Ministero dell'interno di un contributo per la costituzione e il funzionamento del <<Sistema informativo comune>> presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trieste, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1639 (1.1.151.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese correnti - con la denominazione <<Spese per l'attuazione del progetto n. 3 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'interno - sistema informativo comune>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
24. L'accordo di programma tra Amministrazione regionale, ANCI e UNCEM, stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della legge regionale 2/2006, è ulteriormente finanziato al fine dell'aggiornamento del programma di formazione a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali. L'aggiornamento del programma, approvato dalla Giunta regionale, su proposta di ANCI e UNCEM, riguarda in particolare le recenti riforme legislative statali e regionali, nonché la nuova programmazione comunitaria, anche al fine di valorizzarne l'attuazione attraverso le forme associative di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). Ai fini del presente comma è stipulato un atto aggiuntivo dell'accordo di programma, nel quale sono definite le modalità di trasferimento delle risorse.
25. All'associazione referente individuata nell'accordo di programma è riconosciuto, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, il 10 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione del comma 24.
26. L'associazione referente di cui al comma 25 presenta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, entro il termine previsto nell'atto aggiuntivo, una dichiarazione che attesti che l'assegnazione di cui al comma 24 è stata utilizzata per le finalità ivi previste.
27. Per le finalità previste dai commi 24 e 25 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1685 (1.1.158.2.12.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - con la denominazione <<Anci corsi di formazione>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2007.
28. In via di interpretazione autentica del comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007, con il termine <<Comuni>> si intendono anche le unioni di Comuni.
29. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge regionale 12/2006 per la rendicontazione degli studi di fattibilità aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, previa valutazione delle motivate e rilevanti esigenze comunicate dal Comune capofila beneficiario dell'assegnazione.
30. La Comunità collinare del Friuli, beneficiaria dell'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 36, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), pari a 280.000 euro e di ulteriori 80.000 euro ai sensi della legge regionale 12/2006, per la realizzazione delle attività connesse ad interventi nel settore ambientale, è autorizzata a trasferire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Comune di Cassacco 130.000 euro per l'acquisto e la riqualificazione della cava dismessa sita in ambito di rispetto paesaggistico, come definito dallo strumento urbanistico comunale. Il Comune di Cassacco rendiconta alla Regione l'assegnazione ricevuta entro il 31 luglio 2009. Resta fissato alla data del 30 giugno 2009 il termine di rendicontazione da parte della Comunità collinare del Friuli del finanziamento residuo.
31. La quota del fondo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge regionale 1/2007, residuata dopo il finanziamento delle convenzioni tra Comuni e Comunità montana di appartenenza è destinata al finanziamento delle convenzioni tra Province e tra Province e Comuni aventi ad oggetto la gestione associata di funzioni e servizi. I criteri di finanziamento delle convenzioni tra Province e tra Province e Comuni sono definiti dalla Giunta con il Piano di valorizzazione territoriale adottato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006.
32. Il termine del 15 marzo per la ricognizione delle forme associative e il termine del 15 aprile per la presentazione delle proposte di accordo quadro, previsti dal Piano di valorizzazione territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 7 novembre 2006, limitatamente all'anno 2007, con riferimento agli ambiti metropolitani di cui all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 1/2006, costituiti entro il 30 giugno 2007, sono prorogati al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
33. Le associazioni intercomunali costituite tra il 15 marzo e il 30 giugno, ai sensi del comma 32, beneficiano dell'incentivo ordinario e straordinario previsto dal Piano di valorizzazione territoriale presentando domanda, secondo i modelli previsti dal medesimo Piano di valorizzazione territoriale, entro e non oltre il 30 agosto 2007.
34. I Comuni capoluogo di provincia aventi la qualificazione giuridica di Ambito di sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 1/2006 e gli ambiti metropolitani di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1/2006, possono proporre una proposta di accordo quadro aggiuntiva rispetto a quelle proposte entro il 15 aprile 2007 presentando apposita domanda entro il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le associazioni intercomunali costituite tra il 15 marzo e il 30 giugno ai sensi del comma 32 possono presentare quattro proposte di accordo quadro.
35. 
( ABROGATO )
(7)
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni le assegnazioni compensative delle minori entrate ICI per edifici di culto e similari per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 400.574,23 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2007 al 2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi autorizzata con l'articolo 1, comma 7, tabella A4. Corrispondentemente, nella medesima tabella A4, è prevista l'entrata di pari importo, quale assegnazione statale, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.22 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al fine di consentire il completamento da parte dell'Amministrazione regionale dei procedimenti contributivi in corso alla data dell'1 gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), come modificato dal comma 68 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007 e, a modifica di quanto previsto, relativamente all'anno 2007, dall'articolo 69, comma 4, della legge regionale 24/2006 e dall'articolo 3, comma 88, della legge regionale 1/2007:
a) lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1520, è ridotto di 110.000 euro per l'anno 2007; detto importo corrisponde alle risorse devolute ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, della legge regionale 24/2006 a carico delle unità previsionali di base 11.3.330.1.371 e 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento rispettivamente ai capitoli 6871 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilancio medesimi;
b) lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1522, è ridotto di 1.995.500 euro per l'anno 2007; detto importo corrisponde alle risorse devolute ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 4, della legge regionale 24/2006 a carico delle unità previsionali di base 11.1.330.2.352, 11.2.330.2.363, 11.5.330.2.442, 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento, rispettivamente ai capitoli 6298, 6310, 6994, 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa complessiva di 2.105.500 euro per l'anno 2007 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità previsionale di baseCapitolo2007(euro)
11.3.330.1.371687153.000
11.5.330.1.375680719.000
11.5.330.1.3756992 (2.1.163.3.10.10) (di nuova istituzione) Contributi agli enti locali, ad istituti, enti, associazioni, consorzi e comitati al fine di assicurare la copertura delle spese per l'organizzazione di convegni e manifestazioni, nonché per l'attuazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione - parte corrente38.000
11.1.330.2.3526298500.000
11.2.330.2.3636310772.400
11.5.330.2.4426994132.000
11.6.330.2.1333388 (2.1.210.5.08.29) (di nuova istituzione) Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l' acquisizione di aree naturali protette, biotopi e terreni di particolare interesse naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento della biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica3.522,45
11.6.330.2.3284330.119,77
11.6.330.2.32870557.457,78


40. Al comma 62 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007, dopo le parole <<per l'anno 2007>> sono aggiunte le seguenti: <<da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile>>.
41.
Il comma 93 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<93. Nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione dei sindaci della ricostruzione in via anticipata e in soluzione unica un contributo di 100.000 euro per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 (Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente <<Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni>>), per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento <<Sismic risk management>> da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine.>>.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, è presentata alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al quale vengono apportate le seguenti modifiche:
a) viene spostato alla unità previsionale di base 1.3.370.1.18;
b) la sua denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo all'associazione sindaci per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 53/1985, per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento "Sismic risk management" da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine>>;
c) il relativo codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: <<1.1.152.2.06.06>>.
44. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 5, comma 93, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, è autorizzata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9469 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione <<Contributo all'associazione sindaci per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 53/1985, per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento "Sismic risk management" da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine - fondi terremoto>> e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2007.
45. Le somme assegnate alle Province ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), e non ancora utilizzate dalle Province stesse per interventi previsti dalla legge regionale medesima e dall'articolo 79, comma 9, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), possono essere utilizzate, nel limite di 700.000 euro, per interventi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 18/2005.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Amministrazione provinciale di Trieste un finanziamento straordinario di 30.000 euro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), alla medesima trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006.
47. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1522 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 3, della legge regionale 1/2006, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell'ordinamento della polizia locale e delle disposizioni in materia di politiche di sicurezza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è destinata, sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - la somma di 1.500.000 euro con riferimento all'unità previsionale di base 53.6.250.1.920, con riferimento al capitolo 9700, partita 56 - del prospetto D1 allegato al documento tecnico allegato al bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 per l'anno 2007.
50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 21 bis aggiunto da art. 1, comma 80, L. R. 30/2007
2Comma 22 sostituito da art. 1, comma 81, L. R. 30/2007
3Integrata la disciplina del comma 13 da art. 10, comma 52, L. R. 9/2008
4Parole sostituite al comma 30 da art. 10, comma 54, L. R. 9/2008
5Comma 13 interpretato da art. 11, comma 57, L. R. 17/2008
6Parole sostituite al comma 30 da art. 11, comma 91, L. R. 17/2008
7Comma 35 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 1/2006.