LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 70
 (Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG, è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'articolo 30, sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.