LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 7
 (Relazione politico-programmatica regionale)
1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.
2. La RPPR è articolata in tre parti:
a) la prima parte contiene:
1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale;
2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;
b) la seconda parte contiene:
1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;
2) l'analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;
3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;
4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;
c) la terza parte contiene:
1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonché gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;
2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.
3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge finanziaria.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 26/2015