LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 63
 (Procedure)
1. Il rendiconto generale della Regione è deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.
2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformità ad essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto.
3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto è approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.
4. Il Consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalità di esame e di approvazione.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015