LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 46
 (Ordinazione della spesa)
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
2. L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all' articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
3 bis. In deroga al comma 3, l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione o sull'atto con cui è stata disposta l'apertura del ruolo di spesa fissa.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2015
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.