LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 42
 (Impegno della spesa)
1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base a un'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 3 bis, L. R. 27/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 4, L. R. 27/2007 nel testo modificato da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 1/2015