LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

TITOLO III
 NORME FINALI
Art. 18
 (Regime delle spese)
1. Le spese per lo svolgimento del referendum, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche ai sensi degli articoli 7 e seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e l'adunanza dei presidenti, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
a) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;
b) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;
c) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni.

Art. 19
 (Norma di rinvio)
1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare).
Art. 20
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, secondo e terzo periodo, e per le finalità previste dagli articoli 2, 3 e 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 5/2003 e dall'articolo 18, comma 1, primo periodo, della presente legge, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1721 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione <<Spese per lo svolgimento del referendum in materia di circoscrizioni, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche - acquisto di beni e prestazioni di servizi>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
5. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 21
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.