LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 6
 (Caratteristiche tecniche del sistema di voto integrato)
1. Nel caso di consultazioni effettuate mediante voto elettronico, in ogni seggio elettorale è presente almeno una macchina di voto elettronica collocata in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto.
2. Le macchine di voto e le eventuali macchine per l'accesso al sistema di elaborazione sono installate negli uffici di sezione entro le ore quindici del giorno che precede quello della votazione. Dopo l'installazione i locali del seggio devono essere adeguatamente custoditi.
3. Ciascuna macchina di voto è dotata di un meccanismo che consente la stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un'urna nella quale le schede cartacee sono depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto.
4. Ciascuna macchina di voto è fornita di un sistema software, non collegato in rete, che consente l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il conteggio. La macchina di voto, il software e le procedure di utilizzo garantiscono la protezione dei dati immessi, rendendo impossibile l'individuazione della sequenza in cui i voti sono espressi.
5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli standard tecnici cui le macchine di voto e ogni altro componente hardware e software del sistema di voto devono risultare conformi.