LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 16
 (Operazioni dell'adunanza dei presidenti)
1. All'atto dell'insediamento dell'adunanza prevista dall'articolo 3, al presidente della prima sezione del comune con maggior numero di abitanti viene consegnata la busta sigillata contenente i codici per accedere al sistema di elaborazione dati di cui all'articolo 8, comma 4.
2. L'adunanza dopo aver ricevuto le buste contenenti i supporti di memoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), da parte dei presidenti:
a) carica i dati contenuti sul supporto di memoria nel sistema di elaborazione e aggrega i dati per sezione, accertando che il numero dei votanti corrisponda a quello indicato dalla somma dei tabulati di spoglio;
b) proclama il risultato del referendum, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune.

3. A conclusione delle operazioni di cui al comma 2, il presidente raccoglie i supporti di memoria e i codici per accedere al sistema di elaborazione in apposite buste sigillate, unitamente al restante materiale utilizzato per l'adunanza, per l'inoltro, a cura del Comune, al servizio elettorale della Regione.
4. Il servizio elettorale della Regione, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, assicura la riproduzione su supporto magnetico dei risultati del referendum e la conservazione dei dati.