LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

TITOLO IV
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2004 IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Art. 33
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
<<h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;>>.

Art. 34
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 21/2004 il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.>>.

2.
All'articolo 3 della legge regionale 21/2004, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).
1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

Art. 35
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;>>.