LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 30
 (Surroga)
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.
3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.