LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 23
 (Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)
1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.
2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.
5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.
7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.
8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 4, L. R. 28/2007
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
3Integrata la disciplina del comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2007
4Integrata la disciplina del comma 8 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2007
5Integrata la disciplina del comma 4 da art. 20, comma 3, L. R. 28/2007
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 28/2007 nel testo modificato da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012
8Comma 7 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2023