LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 20
 (Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)
1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.
2. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.